art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e non sono uguali davanti alla legge.
- Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale.
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge.
- Non è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale.
art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- La Repubblica non riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini.
- La Repubblica riconosce il diritto al lavoro per tutti i cittadini.
- Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Ogni cittadino non ha il dovere di svolgere un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- La Repubblica non riconosce e ne promuove le autonomie locali.
- La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.
- La Repubblica non attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo
- La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.
art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- La Repubblica non tutela le minoranze.
- La Repubblica tutela parzialmente le minoranze linguistiche.
- La Repubblica tutela le minoranze linguistiche.
- La Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme.
art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti.
- I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non sono regolati da alcun patto.
- Le modifiche dei Patti tra Stato e Chiesa cattolica richiedono procedimento di revisione costituzionale
- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono sovrani relativamente al proprio ordinamento
art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
- Tutte le persone di qualsiasi confessione religiosa hanno gli stessi diritti davanti alla legge.
- Non tutte le persone di religione diverse hanno gli stessi diritti davanti alla legge.
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo loro statuti purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
- Le religioni diverse dalla cattolica non hanno il diritto di organizzarsi secondo le loro leggi pur di non contrastare l’ordinamento giuridico italiano.
art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- La repubblica favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica.
- La repubblica tutela solo il patrimonio storico.
- La repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione.
- La repubblica favorisce solo lo sviluppo della cultura scientifica.
art.10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
- Lo straniero non ha mai diritto di asilo nel territorio Italiano.
- Lo straniero che non goda nel suo paese della libertà garantita dalla nostra Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio italiano.
- Lo straniero per reati politici può essere espulso dall’Italia.
- L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
art.11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- L’Italia usa la guerra come strumento di offesa alla libertà altrui.
- L’Italia promuove e favorisce le organizzazioni pacifiste.
- L’Italia usa la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali
- L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa.
art.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
- La bandiera della Repubblica italiana è tricolore: rosa, bianco e verde.
- La bandiera della Repubblica italiana è tricolore: verde, bianco e rosso.
- La bandiera della Repubblica italiana non ha tre bande verticali di uguali dimensioni.
- La bandiera della Repubblica italiana ha tre bande verticali di uguali dimensioni
art. 13 La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- La libertà personale non è inviolabile.
- Non è ammessa qualsiasi forma di perquisizione personale.
- E’ punita qualsiasi violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.
- La legge non stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
art.14 Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- Possono essere eseguiti in ogni caso accertamenti e ispezioni del domicilio.
- Il domicilio non è inviolabile.
- Il domicilio è inviolabile.
- Perquisizioni e sequestri nel domicilio possono essere eseguiti solo nei modi stabiliti dalla legge.
art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
- La corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
- La corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione sono segrete e libere.
- La corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione possono essere limitate solo dall’autorità giudiziaria.
- L’autorità giudiziaria non può limitare la libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
art.16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- Non tutti i cittadini possono soggiornare e circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio.
- La legge stabilisce per ogni cittadino delle limitazioni alla circolazione sul territorio nazionale in via generale per motivi di sanità e sicurezza.
- Tutte le restrizioni alla circolazione sul territorio possono essere determinate da ragioni politiche.
- Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi,salvo gli obblighi di legge.
art.17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- I cittadini hanno diritto di riunirsi in luogo aperto al pubblico senza avvisare le autorità.
- I cittadini possono riunirsi in luogo pubblico senza chiedere il permesso alle autorità.
- Le autorità non possono vietare riunioni in luogo pubblico per alcun motivo.
- Le autorità possono vietare riunioni in luogo pubblico per motivi di sicurezza.
art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale .
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- I cittadini non hanno il diritto di associarsi liberamente.
- Sono autorizzate le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari.
- I cittadini possono associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge
- Sono proibite le associazioni segrete.
art.19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Nella Repubblica italiana c’è libertà di culto.
- Nel nostro paese si può professare religione contraria al buon costume.
- Si può professare la propria fede in forma associata o individuale.
- Si può professare la fede solo in privato.
art.20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Il fine di religione non può essere causa di speciali limitazioni legislative.
- Ci sono riduzioni di tasse per le associazioni di carattere ecclesiastico.
- Hanno particolari agevolazioni le associazioni religiose.
- Le associazioni con fine religioso non hanno agevolazioni fiscali per la loro costituzione.
art.21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
- Non tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola.
- L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro della stampa nel caso di violazione delle norme.
- La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Tutto può essere stampato purché non contrario al buon costume.
art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Solo i più ricchi hanno il diritto del nome, della capacità giuridica e della cittadinanza.
- Tutti hanno il diritto del nome e della cittadinanza.
- Nessuno deve avere il diritto del nome, della capacità giuridica e della cittadinanza.
- Nessuno può essere privato del nome e della cittadinanza.
art.23 Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Le prestazioni personali sono imposte dalla legge.
- Le prestazioni patrimoniali possono essere imposte da chiunque.
- Tutte le prestazioni patrimoniali o personali sono stabilite dalla legge.
- Tutte le prestazioni patrimoniali non sono stabilite dalla legge
art.24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- La difesa dei propri diritti non è un diritto inviolabile.
- Lo stato assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi.
- La legge non determina i modi per riparare gli errori giudiziari.
- Tutti possono ricorrere in giudizio per difendere i propri diritti.
art.25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
- Nessuno può essere limitato nella libertà se non nei casi previsti dalla legge.
- Tutti sono puniti indipendentemente dal momento in cui commettono il fatto criminale.
- Si è puniti di un crimine solo se contro una legge.
- Nessuno può essere distolto dal giudice tutelare.
art.26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
- Si può estradare un cittadino solo se previsto da trattati internazionali.
- L’estradizione non è ammessa se c’è un reato politico.
- Si può estradare un cittadino senza un trattato che lo consenta.
- Si può fare in caso di reato politico.
art.27 La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
- L’imputato è sempre colpevole fino a prova contraria.
- A volte è ammessa la pena di morte.
- In Italia è ammessa la pena di morte solo nei casi previsti da leggi militari.
- L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
art.28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
- I funzionari e i dipendenti dello Stato non hanno responsabilità civile e penale.
- I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili degli atti compiuti nell’amministrazione pubblica.
- Lo Stato e gli enti pubblici non hanno responsabilità civile negli atti pubblici.
- I funzionari e i dipendenti dello Stato hanno responsabilità civile e penale.
art 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è basata sull’uguaglianza giuridica dei coniugi.
- La repubblica riconosce i diritti delle coppie conviventi.
- La legge stabilisce dei limiti per garantire l’unità familiare.
art.30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità
- Non è dovere dei genitori mantenere educare ed istruire i propri figli.
- La legge provvede quando i genitori sono incapaci di mantenere educare ed istruire i propri figli.
- La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- La legge non detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
art.31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- La Repubblica agevola con misure economiche la formazione della famiglia.
- La Repubblica protegge l’infanzia, la maternità, ma non la gioventù.
- La Repubblica protegge la maternità, ma non l’infanzia e la gioventù.
- La Repubblica ha particolari riguardi particolari verso le famiglie numerose.
art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- La salute è diritto fondamentale dell’individuo.
- Nessuno si può opporre al trattamento sanitario
- La legge non rispetta i limiti imposti dalla rispetto della persona.
- La legge non deve violare i limiti del rispetto della persona.
art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- L’arte è soggetta a limitazioni.
- Le università non possono darsi ordinamenti autonomi.
- C’è libertà di insegnamento nell’arte e nella scienza.
- Bisogna superare un esame di stato a conclusione di un ordine di scuole.
art. 34 La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
- Solo i più abbienti possono andare a scuola.
- Lo stato da borse di studio per i più meritevoli.
- Lo stato agevole che meno sa.
- La scuola è aperta a tutti.
soluzione del gioco
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