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Prot. 4674
Ministero della Pubblica
Istruzione Dipartimento per l’Istruzione Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici |
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Destinatari |
| Roma, 10 maggio 2007 |
| Oggetto: Disturbi
di apprendimento – Indicazioni operative |
Questo Ministero in diverse
occasioni ha avuto modo di richiamare l’attenzione degli
insegnanti sui disturbi di apprendimento (dislessia,
disgrafia, discalculia). Il tema è attualmente oggetto di
proposte di legge sostenute da tutti i gruppi
parlamentari. In particolare, con nota del 5 ottobre 2004,
prot. n 4099/A/4, richiamata da altra nota del 5 gennaio 2005,
questo Ministero ha evidenziato la necessità che nei confronti
di alunni con disturbi di apprendimento, certificati da
diagnosi specialistica di disturbo specifico, vengano
utilizzati strumenti compensativi e attuate misure
dispensative. Mentre gli strumenti compensativi, per la
loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per
la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di
alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti
(tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri,
tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule
geometriche, calcolatrice, registratore, computer con
programmi di video-scrittura con correttore ortografico e
sintesi vocale, ecc.), le misure dispensative possono avere un
campo di applicazione molto più ampio che si estende anche
agli studenti degli istituti di istruzione secondaria
superiore. A mero titolo di esempio, si indicano le misure
dispensative già richiamate dalle citate note ministeriali:
dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto
dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle
tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua
straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi
per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di
interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e
orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della
forma. In merito alle misure dispensative, questo ministero
ha avuto modo di precisare anche recentemente che in sede di
esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle
prove scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente,
è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti
mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento
delle prove e procedere in valutazioni più attente ai
contenuti che alla forma. In particolare si richiama
l’attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di
apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove
scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le prove
scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche
quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà
nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno
attentamente considerate e valutate per la loro particolare
fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti
coinvolti. In tutti i casi in cui le prove scritte
interessino lingue diverse da quella materna e non si possano
dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli
insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le
corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.
Il Direttore Generale Mario G. Dutto
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Destinatari
Ai
Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente
Scolastico per la Provincia di T R E N T O
Al
Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la
scuola in lingua tedesca B O L Z A N
O
All’Intendente Scolastico per la scuola delle
località ladine B O L Z A N O
Al Sovrintendente
Scolastico per la Regione Valle d’Aosta A O S T
A
Agli Uffici scolastici provinciali LORO
SEDI
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche LORO
SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo SEDE
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aggiornato: 16/05/2007
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